Associazione, si vota lo statuto

27 febbraio 2015 – STATUTO

Art 1. Costituzione, denominazione, sede, durata
1.1 È costituita l’Associazione di Promozione Sociale A.P.S. denominata “Genitori IC Loria – Bergognone, Foppette, Carlo Porta” con sede presso l’Istituto Comprensivo Moisè Loria – via Bergognone 2 Milano. ”
1.2 I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati ai principi costituzionali di trasparenza, democraticità, uguaglianza dei diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
1.3 L’Associazione è composta dai genitori degli allievi dell’Istituto comprensivo che intendano associarsi e da cittadini che si impegnano direttamente e con lavoro volontario al raggiungimento dei fini dell’associazione.
1.4
L’Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione degli Associati alla vita dell’Associazione stessa.
1.5
La durata dell’Associazione è illimitata.
1.6
L’Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 1/08 e la Legge 383/00 e s.m.i.

Art 2. Finalità e attività
2.1 L’Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2.2 L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fa riferimento ai valori della Costituzione italiana e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea; riconosce come valori irrinunciabili il pluralismo e la non violenza, la valorizzazione delle differenze e delle diverse culture, l’educazione al multiculturalismo, l’educazione scolastica pubblica e la scuola pubblica, lo star bene a scuola.
2.3 In particolare l’Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:
a. Promuovere e sostenere fattivamente il progetto educativo pubblico e di qualità per i giovani che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, tramite la sinergia e la piena collaborazione fra scuola, allievi e le loro famiglie;
b. creare delle sinergie tra la genitori e corpo docente della scuola per migliorare la vivibilità e la qualità della scuola e arricchirne il progetto formativo;
c. costruire, promuovere e sostenere progetti, anche di carattere internazionale, legati all’educazione formale e non formale dei giovani;
d. costruire, promuovere e sostenere progetti legati alla formazione continua dei docenti e del personale scolastico, in Italia e all’estero, volti a garantire una alta qualità nell’insegnamento e nel funzionamento della scuola;
e. favorire l’apertura della scuola al quartiere e alla città anche promuovendo iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo, aperte ai cittadini che arricchiscono sia la scuola e il suo progetto formativo sia la città di Milano.
2.4 Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
a. ideazione, preparazione e gestione, in accordo e piena collaborazione con la scuola, la sua dirigenza e il suo corpo docente, di progetti e attività educative di alta qualità anche di carattere internazionale;
b. sostegno organizzativo alle attività didattiche da parte dei genitori, in collaborazione con la Dirigenza scolastica e il corpo Docente;
c. proposte di attività socio-culturali complementari e aggiuntive rispetto all’offerta formativa della scuola, anche volte alla motivazione degli studenti e ad arricchire il progetto formativo della scuola;
d. promozione di momenti di aggregazione tra genitori, tra genitori e insegnanti e tra genitori e comunità locale;
e. raccolta di fondi volta al sostegno economico del potenziamento culturale, formativo, tecnologico e strutturale della scuola; L’Associazione potrà compiere ogni altra attività ritenuta utile, strumentale o accessoria al conseguimento delle proprie finalità, con facoltà di stringere e sottoscrivere accordi o convenzioni con enti pubblici, privati e soggetti privati;
2.5 L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati.
2.6 In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 Diritti e doveri dei soci
3.1 Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
3.2 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
3.3
Il numero degli associati è illimitato.
3.4 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3.5 L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle “pari opportunità“ tra uomo e donna.
3.6
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.
3.7 Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell’Associazione, nonché nominare Associati Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.
3.8 Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese dell’Associazione con il versamento di una quota associativa annua nella misura fissata per l’anno di competenza dal Consiglio Direttivo e inserita nelle previsioni economiche preventive, da approvarsi da parte dell’assemblea. Ogni contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.
3.9 Le cariche sociali sono a titolo esclusivamente gratuito e le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.
3.10 Ogni associato è tenuto al pieno rispetto dei principi e delle linee operative dell’associazione, la quale attraverso decisioni formalmente adottate dai suoi organi statutari, definisce impegni e modalità operative per il raggiungimento dei propri fini.
3.11
Gli associati cessano di appartenere all’organizzazione: per dimissioni volontarie; per mancato pagamento della quota associazione; per decesso; per gravi motivi ai sensi dell’art.24 del Codice Civile; per comportamento contrastante con gli scopi statutari.
3.12 L’ammissione e l’esclusione nei casi 1) e 5) del punto precedente, sono deliberate dal Consiglio Direttivo. L’esclusione deve essere comunicata al socio tramite raccomandata o posta elettronica certificata.
3.13 In caso di esclusione nei casi 1) e 5) anzidetti, il socio escluso potrà sempre proporre ricorso – nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione – all’Assemblea dei soci, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. Le decisioni dell’Assemblea in merito all’esclusione degli associati sono inappellabili.
3.14 Il recesso (dimissioni) non comporta oneri aggiuntivi per i soci.

Art. 4 Organi dell’Associazione
4.1 Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, costituta da tutti gli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
4.2 Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia: il Collegio dei Revisori dei Conti; il Collegio dei Garanti.
4.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni, rinnovabili per un solo altro mandato.
4.4
Agli associati che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 5 Assemblea
5.1 L’assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore del contributo versato.
5.2
L’assemblea è convocata dal presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque quando si renda necessario per le esigenze dell’associazione e in ogni caso deve svolgersi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
5.3
L’assemblea è convocata mediante pubblicazione della convocazione sul sito web dell’associazione e a mezzo avviso scritto inviato a tutti gli associati, tramite posta elettronica, con un preavviso di cinque giorni consecutivi e con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, del luogo e dell’ora d’inizio.
5.4 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo del consiglio direttivo e un decimo degli associati.
5.5 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l’anno successivo; deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto (bilancio consuntivo) dell’anno precedente; esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal consiglio direttivo; eleggere i componenti del consiglio direttivo; eleggere i componenti del collegio dei garanti; eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti; deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal consiglio direttivo; ratificare i provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza; approvare l’eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’associazione; approvare il regolamento che disciplina il funzionamento e l’organizzazione delle commissioni; fissare l’ammontare del contributo associativo.
5.6 L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione della proposta di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
5.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 12.
5.8 In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti.
5.9 In seconda convocazione e nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
5.10 All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
5.11 Gli associati hanno il diritto di votare direttamente o per delega (ogni delegato può esprimere al massimo 3 voti oltre al suo), ai fini dell’esercizio del diritto di voto i soci potranno farsi rappresentare da altri soci, purché non membri del consiglio direttivo. Il voto è palese.
5.12
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità: il verbale, trascritto nel libro delle assemblee, è a disposizione degli associati. Le decisioni dell’assemblea, prese nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo
6.1
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 consiglieri, equiripartiti tra i 3 plessi eletti dall’Assemblea tra i propri soci, il consiglio direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un solo altro mandato. I membri del consiglio direttivo no possono essere contemporaneamente in carica nel consiglio di istituto della scuola.
6.2
Nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice-Presidenti, di cui uno vicario, un tesoriere e un segretario. Il consiglio direttivo può inoltre distribuire far i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative.
6.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del presidente mediante avviso di convocazione, pubblicato anche sul sito web dell’associazione, contente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai consiglieri almeno sette giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.
6.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario, che firma insieme al presidente. Tale verbale è conservato agli atti e pubblicato sul sito web dell’associazione ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
6.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di: svolgere su indicazione dell’assemblea, le attività esecutive relativa all’associazione; esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’associazione; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea; predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta; eleggere il presidente e il vicepresidente; nominare il segretario e il tesoriere; deliberare circa l’ammissione degli associati; deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati; decidere le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti nel rispetto degli obiettivi statutari; presentare all’assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
6.6 Qualora se ne rilevi la necessità, il consiglio potrà istituire commissioni tecniche che lo affianchino con riferimento a specifiche tematiche.
6.7 In caso di dimissioni dei consiglieri, i dimissionari verranno sostituiti per cooptazione, sino al limite di 1/3 del numero complessivo dei membri del consiglio. I membri cooptati restano in carica sino alla prima assemblea successiva, che dovrà confermarli ovvero eleggere nuovi consiglieri. Qualora i consiglieri dimissionari superassero 1/3 del consiglio, l’intero organo decadrà e occorrerà indire nuove elezioni.

Art. 7 Il Presidente
7.1 Il Presidente dell’associazione è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti di terzi in giudizio.
7.2 Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’associazione stessa, presiede e convoca il consiglio direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
7.3 È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatori e quietanze.
7.4
È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del consiglio direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
7.5 In caso di necessità e di urgenza, il presidente assume i provvedimenti di competenza del consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
7.6 In caso di assenza, d’impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente vicario, che convoca il consiglio direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Art. 8 Collegio dei Garanti
8.1 L’Assemblea può eleggere un collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti del collegio così nominati scadono con gli altri componenti.
8.2
Il Collegio: ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
8.3 L’Assemblea può eleggere un collegio dei garanti per l’esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del collegio anche temporalmente.

Art. 9 Collegio dei revisori dei conti
9.1 L’Assemblea può eleggere un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli scritti al registro dei revisori contabili.
9.2 Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
9.3 Il Collegio: elegge tra i suoi componenti il presidente; esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato; può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e, se previsto, del comitato esecutivo; riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro dei revisori dei conti.

Art. 10 Il Patrimonio sociale
10.1 Il patrimonio sociale dell’associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; i beni di ogni specie acquistati dall’associazione sempre destinati alla realizzazione delle su finalità istituzionali; contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva.
10.2
Le entrate dell’associazione sono costituite da: proventi derivanti dal proprio patrimonio; eredità, donazioni e legati; contributi privati; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi del’Unione Europea e d organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati; quote derivanti dall’iscrizione di associati a servizi promossi dall’associazione; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni liberali degli associati o di terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali: feste e sottoscrizioni anche a premi, offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in particolari occasioni o ricorrenze; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Art. 11 Il Bilancio
11.1 L’esercizio sociale decorre dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno.
11.2
Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentun agosto dell’anno.
11.3 Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
11.4
Entro i primi tre mesi di ciascun anno sociale, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
11.5 Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno sociale, il consiglio direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
11.6 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione e nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiamo motivato interesse alla loro lettura.
11.7 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve ai sensi dell’art. 148 TUIR e del d.lgs. 460/1997.
11.8 L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 12 Modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione
12.1 Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 2 decimi degli associati e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12.2
Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
12.3 Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo del terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
12.4 In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

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